Sez. 5, Sentenza n. 8253 del 26/06/2015 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 271149 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Condotta distrattiva - Esclusione - Asserita sussistenza di gruppo societario e di "vantaggi compensativi" - Rilevanza - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2634 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)