Sez. 3, Sentenza n. 10581 del 10/08/2000 (Rv. 539412 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE | Efficacia di prova legale equiparata alla confessione giudiziale - Configurabilità - Conseguenze.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE
La confessione stragiudiziale fatta alla parte, una volta provata (con qualsiasi mezzo, ivi compresa la confessione, valendo in tal caso le ordinarie regole probatorie), ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale, ed è dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2734, Cod. Proc. Civ. art. 231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)