Sez. L, Sentenza n. 1741 del 05/05/1975 (Rv. 375382 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI DI VALORE - SUPERABILITA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - VIOLAZIONE DEI LIMITI - RILEVABILITA D'UFFICIO E DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI DI VALORE - SUPERABILITA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - VIOLAZIONE DEI LIMITI - RILEVABILITA D'UFFICIO E DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La prova per presunzioni e consentita, ai sensi dell'art 2729 secondo comma cod civ, in tutti i casi in cui la legge non esclude la prova per testimoni e, quindi, anche nel caso in cui il giudice, ammettendo tale mezzo oltre i limiti di valore fissati dall'art 2721 primo comma cod civ, dimostri, per esplicita enunciazione delle ragioni o per implicito contenuto della motivazione, di ritenere di poter esercitare la facolta prevista dal secondo comma del citato art 2721 cod civ. peraltro, l'eventuale violazione da parte del giudice dei limiti di valore posti alla prova presuntiva, riguardando interessi meramente privatistici e quindi derogabili, non e rilevabile di ufficio e non puo essere dedotta per la prima volta in Cassazione. (V 202/70, mass n 345010).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)