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Sez. 1, Sentenza n. 575 del 29/01/1982 (Rv. 418310 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418310-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

La prova per presunzione è consentita in tutti i casi in cui la legge non esclude la prova per testimoni e quindi anche nel caso in cui il giudice, ammettendo tale mezzo oltre i limiti di valore fissati dall'art. 2721 comma primo cod. civ. abbia esercitato la facoltà prevista dal secondo comma di detto articolo. (Conf 1741/75,, mass n 375382).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)