Sez. 1, Sentenza n. 575 del 29/01/1982 (Rv. 418310 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La prova per presunzione è consentita in tutti i casi in cui la legge non esclude la prova per testimoni e quindi anche nel caso in cui il giudice, ammettendo tale mezzo oltre i limiti di valore fissati dall'art. 2721 comma primo cod. civ. abbia esercitato la facoltà prevista dal secondo comma di detto articolo. (Conf 1741/75,, mass n 375382).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)