diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 757 del 29/09/1971 Ud. (dep. 23/11/1971) Rv. 119352 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER COMPARIRE - NULLITA - IN GENERE - OMESSO PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - NULLITA INSANABILE.*
Stato
decisa il 1971-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119352-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER COMPARIRE - NULLITA - IN GENERE - OMESSO PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - NULLITA INSANABILE.*

Il termine per comparire costituisce il periodo di tempo minimo dato a completa disposizione dell'imputato per predisporre la sua difesa: per questo motivo il termine stesso deve essere libero in quanto in esso non vanno computati ne il giorno iniziale ne quello finale. Qualora il decreto di citazione sia stato notificato ad imputato residente fuori del comune ove ha Sede il giudice procedente, senza tener conto del prolungamento dei termini di comparizione stabiliti dall'art 183 cod proc pen, e l'imputato non sia comparso al dibattimento, si verifica la nullita assoluta ed insanabile dell'atto di citazione ai sensi dell'art 412 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)