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Sez. 5, Sentenza n. 3816 del 19/02/1985 Ud. (dep. 22/04/1985) Rv. 168832 - 01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - DECRETO DI CITAZIONE - INOSSERVANZA DEL PROLUNGAMENTO DEL TERMINE - NULLITÀ ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1985-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168832-01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - DECRETO DI CITAZIONE - INOSSERVANZA DEL PROLUNGAMENTO DEL TERMINE - NULLITÀ ASSOLUTA.*

In tema di notifica del decreto di citazione a giudizio, qualora la distanza tra il luogo di residenza dell'imputato e la Sede dell'ufficio giudiziario sia superiore ai duecento chilometri ed i due centri siano collegati per ferrovia, detto termine deve essere prolungato in misura non inferiore ad un giorno per ogni duecento chilometri. Il mancato prolungamento, risolvendosi nel mancato rispetto dei termini prescritti per la comparizione dà luogo a nullità assoluta ed insanabile della citazione e di tutti gli Atti successivi, perché costituisce violazione del diritto di intervento, assistenza e difesa dell'imputato. (Conf mass n 133640; (Conf mass n 119352; (Conf mass n 106662).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)