diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6622 del 30/07/1987 (Rv. 454851 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - IMPUGNATIVA - TERMINE DI VENTI GIORNI PER LA COSTITUZIONE DI UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE - TERMINI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454851-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - IMPUGNATIVA - TERMINE DI VENTI GIORNI PER LA COSTITUZIONE DI UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE - TERMINI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA.*

Con riguardo all'impugnativa delle sanzioni disciplinari, l'art. 7 stat. Lavoratori, mentre stabilisce il termine di venti giorni dall'applicazione della sanzione disciplinare per l'Esercizio della facoltà di promuovere la Costituzione di un collegio di conciliazione, non ne stabilisce alcuno per l'eventuale ricorso (espressamente fatto salvo) all'Azione giudiziaria, che resta quindi liberamente proponibile dal lavoratore. (V 278/87, mass n 450024).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)