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Sez. L, Sentenza n. 278 del 15/01/1987 (Rv. 450024 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - GRAVITÀ DELLE SANZIONI E ENTITÀ DELLE INFRAZIONI - PROPORZIONALITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450024-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - GRAVITÀ DELLE SANZIONI E ENTITÀ DELLE INFRAZIONI - PROPORZIONALITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE.*

In relazione al disposto dell'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, il cosiddetto codice disciplinare dell'azienda richiede una relazione predeterminata tra la gravità delle sanzioni e l'entità delle infrazioni, la quale, pur potendo essere attuata senza porre una casistica improntata al rigore formale proprio del sistema sanzionatorio penale dello stato, deve tuttavia avere caratteristiche tali da evitare possibilità di arbitrio del datore di lavoro. A tal fine, è sufficiente che detto codice (siano le apposite norme contenute nella contrattazione collettiva del settore o predisposte dal datore di lavoro) sia redatto in una Forma che renda chiare le ipotesi di infrazioni, anche mediante una nozione schematica e non dettagliata delle prevedibili e possibili azioni del singolo, ed indichi le corrispondenti sanzioni, sia pure in maniera ampia e suscettibile di adattamento in concreto, con riguardo alle effettive inadempienze del lavoratore. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva considerato privo dei criteri di gradualità e corrispettività fra mancanze e sanzioni il codice disciplinare contenuto negli artt. 19 e 20 del contratto collettivo 22 giugno 1978 per i dipendenti della S.i.P.). (V 4247/85, mass n 441741; (V 3157/85, mass n 440850).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 22/06/1978 num. 19, Contr. Coll. 22/06/1978 num. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)