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Sez. L, Sentenza n. 11818 del 21/11/1998 (Rv. 520955 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Notai - Indennità di maternità - Obbligo di astensione dal lavoro - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520955-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In materia di indennità di maternità, soltanto la legge n. 1204 del 1971 - relativa alle lavoratrici dipendenti - prevede, fra l'altro, l'obbligo di astensione dal lavoro nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla nascita del bambino (come corollario del divieto di adibizione al lavoro che per lo stesso tempo incombe sul datore di lavoro), mentre le leggi n. 548 del 1987 e n. 379 del 1990 - riguardanti, rispettivamente, le lavoratrici autonome e le libere professioniste - nel riconoscere il diritto al beneficio in caso di maternità (per il suddetto periodo di tempo) o in caso di adozione, di affidamento preadottivo e di aborto spontaneo o terapeutico, non contengono invece alcun riferimento ad un siffatto obbligo, limitandosi a prevedere un'indennità "per i periodi di gravidanza e puerperio". Tale differente regime - come sottolineato nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 181 del 1993, 150 del 1994 e 3 del 1998 - costituisce il riflesso della diversità esistente tra lavoro svolto autonomamente e lavoro subordinato e non può, quindi, considerarsi in contrasto con la Costituzione. (Fattispecie in materia di riconoscimento dell'indennità di maternità ad alcune notaie non astenutesi, nel prescritto periodo, dallo svolgimento dell'attività professionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 31, Costituzione art. 37, Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST., Legge 29/12/1987 num. 548, Legge 11/12/1990 num. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)