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Sez. L, Sentenza n. 612 del 22/01/1999 (Rv. 522557 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Libere professioniste iscritte a una cassa di previdenza e assistenza - Indennità di maternità - Diritto relativo - Presupposti - Astensione dal lavoro - Necessità - Esclusione - "Ratio" della differenziazione rispetto alle lavoratrici dipendenti - Possibilità di graduare opportunamente la propria attività - Rilevanza - Notaie - Possibilità di avvalersi di un coadiutore - Irrilevanza ai fini in esame.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522557-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Il diritto della libera professionista all'indennità di maternità a norma della legge n. 379 del 1990 non è subordinato all'astensione della medesima dal lavoro durante il periodo di gravidanza e di puerperio in relazione a cui l'indennità è corrisposta, poiché per le libere professioniste (e similmente per le lavoratrici autonome assicurate a norma della legge n. 548 del 1987) non è prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro, diversamente che per le lavoratrici dipendenti, in base alla ragionevole considerazione che esse abbiano la possibilità di autodeterminare le modalità di svolgimento del proprio lavoro, adattandole responsabilmente alle proprie forze e alle esigenze del bambino (cfr. le sentenze della Corte Cost. n. 181/1993 e 150/1994); d'altra parte l'indennità di maternità ha proprio la funzione di consentire alla donna professionista di assolvere in maniera adeguata la funzione materna, assicurando alla stessa la necessaria serenità in relazione alla conseguenze economiche della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Nè ai fini in esame rileva, riguardo alle donne svolgenti attività notarile (notaie), la possibilità di avvalersi di un coadiutore, per l'assorbente motivo che la legge n. 379/1990 va interpretata in maniera omogenea con riferimento alle diversificate figure di professioniste a cui essa si applica.

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)