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Sez. U, Sentenza n. 2693 del 21/08/1972 (Rv. 360326 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI AFFIEVOLITI - AFFIEVOLIMENTO O DEGRADAZIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - PRESUPPOSTI - POTERE DELLA PA - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - VIZI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO RELATIVI A VIOLAZIONE DI NORME RIVOLTE A DISCIPLINARE L'ATTIVITA AMMINISTRATIVA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1972-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360326-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI AFFIEVOLITI - AFFIEVOLIMENTO O DEGRADAZIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - PRESUPPOSTI - POTERE DELLA PA - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - VIZI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO RELATIVI A VIOLAZIONE DI NORME RIVOLTE A DISCIPLINARE L'ATTIVITA AMMINISTRATIVA - EFFETTI.*

Le situazioni soggettive di diritto possono essere degradate o affievolite soltanto per effetto di un atto amministrativo che costituisca Esercizio di un potere dalla legge attribuito alla pubblica amministrazione. Tuttavia, la esistenza di tale potere non si valuta in astratto, cioe a prescindere da quelli che sono i limiti e le condizioni essenziali del potere attribuito, bensi in concreto, in quanto il potere - al pari del diritto che comprime - si riconosce attraverso i suoi limiti e si realizza in Atti concreti che debbono, quindi, essere di effettivo e non apparente Esercizio di esso. Tra i vizi dell'atto che possono sembrare attinenti all'Esercizio del potere occorre distinguere la violazione di norme che, pur regolando quell'Esercizio, appaiono anche poste a garanzia di soggetti estranei alla pa, dalla inosservanza delle norme che, invece, sono rivolte soltanto a disciplinare l'attivita amministrativa. Nel primo caso la norma e di relazione e l'attribuzione del potere e collegata a talune modalita di Esercizio, che possono essere generali o particolari, attinenti a fatti od Atti la sussistenza dei quali costituisce una condicio iuris per l'Esercizio del potere, talche, fuori della ricorrenza di tali condizioni, l'atto non riesce a realizzarsi quale Esercizio di un potere.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)