Sez. 1, Sentenza n. 490 del 02/03/1983 Cc. (dep. 28/04/1983) Rv. 158705 - 01
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE - POTERI DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA - LIMITI - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE - POTERI DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Per quanto in Sede istruttoria la funzione del giudice di appello non sia circoscritta all'esame critico della decisione impugnata, ma comporti la rivalutazione integrale della situazione processuale, con possibilità di espletamento di nuovi mezzi istruttori e di contestazione agli imputati di nuovi fatti-reato senza il vincolo del divieto della "reformatio in peius", non può, tuttavia, detta funzione essere dilatata sino a comprendere l'estensione dell'accusa a soggetti diversi da quelli nei cui confronti si è aperto il rapporto processuale di impugnazione: rapporto, che indica la misura della Competenza del giudice d'appello. (nella specie la Sezione istruttoria della Corte di appello, chiamata a conoscere dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice istruttore nei confronti di un imputato, aveva esteso l'imputazione di concorso nel medesimo fatto-reato a carico di altri due imputati, nei cui confronti procedeva, in separato procedimento, altro giudice istruttore).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)