diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2887 del 10/02/2014 (Rv. 630451 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento illegittimo - Indennità dovuta al lavoratore prima della reintegrazione - Parametro per la sua determinazione - Retribuzione goduta al momento dell'intimazione di recesso - Aumenti retributivi successivi - Computo - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630451-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In materia di risarcimento del danno derivante da licenziamento illegittimo, l'indennità di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, va determinata con riferimento alla retribuzione goduta di fatto dal lavoratore al momento dell'intimazione del recesso, e non a quella a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto dalla data del recesso fino all'effettiva reintegrazione. Ne consegue l'irrilevanza degli eventuali incrementi retributivi determinati dall'evoluzione della successiva contrattazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)