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Sez. L, Sentenza n. 1520 del 01/02/2003 (Rv. 560213 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Disciplina ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Indennità dovuta al lavoratore prima della reintegrazione - Parametro per la sua determinazione - Ultima retribuzione globale di fatto - Media delle retribuzioni effettive degli ultimi mesi - Rilevanza - Accertamento relativo - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla computabilità della c.d. indennità di confine corrisposta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2003-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560213-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il riferimento da parte dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970 (modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990) alla "retribuzione globale di fatto", per la determinazione dell'indennità dovuta al lavoratore illegittimamente licenziato in relazione al periodo intercorrente fra la data del licenziamento e quella della reintegrazione nel posto di lavoro, implica la rilevanza della media dei compensi corrisposti di fatto nell'ultimo periodo prima del licenziamento, secondo il relativo accertamento del giudice di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (nella specie, relativa a licenziamento illegittimo di dipendenti delle Ferrovie dello Stato in epoca successiva alla privatizzazione del relativo rapporto di lavoro, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto computabile nella base di calcolo del risarcimento la c.d. indennità di confine).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)