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Sez. L, Sentenza n. 3325 del 14/07/1989 (Rv. 463381 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI - REGOLARIZZAZIONE DI CONTRIBUTI PRESCRITTI - PRECLUSIONE - VERSAMENTO TEMPESTIVO DI CONTRIBUTI PER ERRORE NON ATTRIBUITI ALL'AVENTE DIRITTO ALL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463381-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI - REGOLARIZZAZIONE DI CONTRIBUTI PRESCRITTI - PRECLUSIONE - VERSAMENTO TEMPESTIVO DI CONTRIBUTI PER ERRORE NON ATTRIBUITI ALL'AVENTE DIRITTO ALL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI - AMMISSIBILITÀ.*

L'impossibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 55 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi arretrati dei quali sia intervenuta la prescrizione (elevata da cinque a dieci anni ad opera dell'art. 41 della legge n. 153 del 1969, modificativo del primo comma del citato art. 55), non osta all'accreditamento, ai sensi dell'art. 14 del R.d. 24 settembre 1940 n. 1949, di contributi tempestivamente versati dal datore di lavoro e per errore non attribuiti all'avente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura, non sussistendo in tal caso il presupposto della mancata corresponsione dei contributi dovuti, al quale, ai sensi del detto art. 55, è condizionata la Rilevanza del superamento del termine prescrizionale. (V 5263/86, mass n 447845).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 14, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)