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Sez. L, Sentenza n. 5263 del 27/08/1986 (Rv. 447845 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - COSTITUZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1986-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447845-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - COSTITUZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE.*

Il principio dell'automaticità della Costituzione del rapporto assicurativo e delle conseguenti prestazioni previdenziali pur in Mancanza del versamento dei relativi contributi, principio che trova applicazione anche in tema di pensione d'Invalidità, presuppone il duplice requisito sia dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che deve essere provato dal lavoratore mediante elementi certi, sia del mancato decorso della prescrizione decennale talché il pagamento tardivo di tali contributi possa essere effettuato dal datore di lavoro volontariamente (ex art. 55 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827) oppure coattivamente su richiesta dell'INPS (derivandone in Mancanza la prestazione risarcitoria prevista dall'art. 2116 cod. civ. a carico del datore di lavoro). (V 472/85, mass n 438684; (V 816/80, mass n 404252).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 41, Legge 11/08/1972 num. 485 art. 23 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)