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Sez. 3, Sentenza n. 20362 del 20/02/2001 Cc. (dep. 19/05/2001) Rv. 219505 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Rinuncia al gravame - Conseguente pronuncia di inammissibilità non impugnata - Vizi del procedimento di riesame per intempestiva trasmissione degli atti - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219505-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali la formazione del giudicato cautelare, conseguente all'ordinanza di inammissibilità per rinuncia proposta dall'avente diritto e non impugnata per cassazione, priva di ogni rilevanza il vizio del procedimento di riesame determinato dall'intempestiva trasmissione degli atti, atteso che tale trasmissione non è fine a se stessa, ma ha funzione strumentale rispetto alla decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)