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Sez. 1, Sentenza n. 5211 del 23/10/1998 Cc. (dep. 16/12/1998) Rv. 211874 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Alla definizione dell'istanza di riesame - Decisione nel merito da parte del Tribunale della libertà - Illegittimità - Ragione.
Stato
decisa il 1998-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211874-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA

È illegittimo il provvedimento con il quale viene rigettata nel merito un'istanza di riesame, pur in presenza di una tempestiva rinuncia ad essa da parte dell'interessato, che ne comporta immediata declaratoria di inammissibilità; e ciò perché è configurabile un suo interesse a non consentire il formarsi, attraverso il riesame, di un giudicato cautelare, per poter presentare successivamente domanda di revoca della misura e, se del caso, appello a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'eventuale provvedimento di rigetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)