Sez. 5, Sentenza n. 116 del 19/01/1995 Cc. (dep. 17/02/1995) Rv. 200661 - 01
Impugnazioni - Inammissibilità - In genere | Impugnazione "per relationem" - Inammissibilità - Sussistenza - Ragione: difetto di specificità - Fattispecie: appello del P.G. che richiama quello del procuratore della Repubblica, proposto prima del deposito della sentenza del G.I.P. ex art. 425 cod. proc. pen..
Impugnazioni - Inammissibilità - In genere
L'impugnazione "per relationem" è inammissibile, in quanto priva del requisito della specificità. (Fattispecie nella quale l'appello del P.G. richiamava i motivi dell'omologa impugnazione del procuratore della Repubblica, dichiarata inammissibile in quanto proposta prima del deposito in cancelleria della sentenza emessa dal G.I.P. ex art. 425 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 594, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)