Sez. 6, Sentenza n. 12 del 29/10/1996 Ud. (dep. 08/01/1997) Rv. 206507 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Ricorso per cassazione riproducente integralmente i motivi d'appello - Mancanza di specificità - Conseguenze - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE
Se i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)