Sez. 3, Sentenza n. 7651 del 16/10/1987 (Rv. 455550 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA EX ART. 5, TERZO COMMA, LEGGE N. 203 DEL 1982 - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE PREVENTIVA DELLO INADEMPIMENTO AL CONDUTTORE - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA EX ART. 5, TERZO COMMA, LEGGE N. 203 DEL 1982 - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE PREVENTIVA DELLO INADEMPIMENTO AL CONDUTTORE - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
Il disposto dell'art. 5 della legge n. 203 del 1982 - che prescrive la contestazione al conduttore dell'inadempimento mediante lettera raccomandata, al fine di consentirgli di sanare l'inadempienza entro il termine di tre mesi - non può trovare applicazione ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge, ma concerne soltanto le ipotesi in cui non era stato ancora introdotto il ricorso all'autorità giudiziaria, ponendosi così come norma speciale rispetto alla disciplina di cui all'art. 53 della legge medesima, per il quale la nuova normativa si applica anche ai rapporti oggetto di controversia. (Conf 3015/85, mass n 440728; (Conf 3595/84, mass n 435588).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)