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Sez. 3, Sentenza n. 3595 del 16/06/1984 (Rv. 435588 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 203 DEL 1982 - ART. 5 TERZO COMMA DI DETTA LEGGE, CONCERNENTE L'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE PREVENTIVA DELLO INADEMPIMENTO AL CONDUTTORE - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435588-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 203 DEL 1982 - ART. 5 TERZO COMMA DI DETTA LEGGE, CONCERNENTE L'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE PREVENTIVA DELLO INADEMPIMENTO AL CONDUTTORE - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*

La disposizione del terzo comma dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) - secondo la quale, "prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste" - non è applicabile ai giudizi in corso alla entrata in vigore della legge, concernendo soltanto le ipotesi per le quali il ricorso all'autorità giudiziaria non sia stato ancora proposto, e, pertanto, configura una norma speciale rispetto alla disciplina generale dell'art. 53 della legge, che prevede la applicabilità della medesima "a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva".*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)