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Sez. 2, Sentenza n. 1796 del 18/06/1973 (Rv. 364761 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - VALORE INDETERMINABILE - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO SERVENTE - CONTROVERSIA RELATIVA - VALORE - DETERMINAZIONE IN BASE AL TRIBUTO ERARIALE - INAMMISSIBILITA - INDETERMINABILITA DEL VALORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364761-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - VALORE INDETERMINABILE - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO SERVENTE - CONTROVERSIA RELATIVA - VALORE - DETERMINAZIONE IN BASE AL TRIBUTO ERARIALE - INAMMISSIBILITA - INDETERMINABILITA DEL VALORE - SUSSISTENZA.*

Allorquando il fondo servente abbia subito radicali mutamenti, ad esempio per effetto di edificazione, che lo rendano strutturalmente diverso da quello risultante dal censimento catastale, non e piu possibile desumere il valore della controversia dal tributo erariale, onde, se non soccorrono ulteriori elementi risultanti dagli Atti processuali, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile. (V 1414/70, mass n 347207; 587/67, mass n 326570; 1337/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)