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Sez. 2, Sentenza n. 1414 del 12/09/1970 (Rv. 347207 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE IN BASE AL TRIBUTO DIRETTO GRAVANTE SUL FONDO IN CONTESTAZIONE - MUTAMENTO RADICALE DEL FONDO - INAMMISSIBILITA DEL PREDETTO CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347207-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE IN BASE AL TRIBUTO DIRETTO GRAVANTE SUL FONDO IN CONTESTAZIONE - MUTAMENTO RADICALE DEL FONDO - INAMMISSIBILITA DEL PREDETTO CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*

Il valore della causa non puo essere determinata in base al tributo diretto gravante sul fondo in contestazione (nella specie, sul fondo servente) quando quest'ultimo abbia subito mutamenti radicali, tali da renderlo strutturalmente diverso da quello originariamente censito. Detta situazione si verifica sia nell'ipotesi che parte del fondo sia investita da trasformazioni cosi imponenti da comportare una trasformazione sostanziale dell'intero fondo in dipendenza della natura di esse e dell'entita della parte modificata, sia nella ipotesi che parte del fondo sia trasformata in un bene nuovo con autonoma destinazione economica.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)