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Sez. L, Sentenza n. 6911 del 18/06/1991 (Rv. 472749 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi | Distacco del lavoratore presso una associata estera della società capogruppo italiana datrice di lavoro - Sospensione pattizia del rapporto originario - Configurabilità - Accertamento relativo diretto a indagare sulla simulazione della sospensione o sul suo scopo vietato - Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a distacco vero e proprio escludente l'ipotesi della sospensione pattizia.
Stato
decisa il 1991-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472749-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi

Con riguardo all'ipotesi di lavoratore distaccato presso una associata estera della società capogruppo italiana datrice di lavoro, può configurarsi una sospensione pattizia del rapporto di lavoro originario, con la correlativa instaurazione di un secondo rapporto con la società che utilizza la prestazione lavorativa del dipendente, oppure soltanto una mera modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione fondamentale del lavoratore, nel senso che questi debba adempierla in favore di un soggetto diverso dal proprio datore di lavoro seppure anche nell'interesse del medesimo. Tale accertamento (volto, in particolare, ad indagare se la predetta sospensione sia simulata o comunque rivolta a conseguire un risultato vietato), è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi. (Nella specie, l'impugnata sentenza -confermata, sul punto, dalla S.C.- aveva ravvisato, in relazione al periodo in contestazione, la seconda delle alternative suesposte cioè un'ipotesi distacco in senso stretto, traendo argomento, fra l'altro, della preminenza del ruolo della società distaccante, rispetto all'inerzia dell'associata estera ed alla soggezione del lavoratore, nonché dalla perdurante iscrizione del lavoratore alle assicurazioni sociali italiane anche nella fase della pretesa sospensione del rapporto col datore di lavoro italiano).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)