Sez. L, Sentenza n. 5714 del 20/06/1996 (Rv. 498217 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Distacco del lavoratore presso una associata estera della società capogruppo italiana datrice di lavoro - Sospensione pattizia del rapporto originario - Configurabilità - Accertamento da parte del giudice di merito - Incensurabilità - Responsabilità del distaccante per le obbligazioni assunte dal distaccatario - Esclusione - Unificabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI
Con riguardo all'ipotesi di lavoratore distaccato presso una associata estera della società capogruppo italiana datrice di lavoro, può configurarsi una sospensione pattizia del rapporto di lavoro originario, con la correlativa instaurazione di un secondo rapporto con la società che utilizza la prestazione lavorativa del dipendente oppure soltanto una mera modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione fondamentale del lavoratore, nel senso che questi debba adempierla in favore di un soggetto diverso dal proprio datore di lavoro, restando in particolare riservato al giudice del merito di accertare insindacabilmente, purché con motivazione adeguata ed immune da vizi, quale delle due ipotesi si sia concretamente verificata. Nel caso di sospensione del rapporto originario (ove questa non sia simulata o comunque rivolta a conseguire un risultato vietato) la separazione dei due rapporti implica che il datore di lavoro distaccante sia responsabile solo per le obbligazioni direttamente assunte, con esclusione di quelle gravanti sul distaccatario, restando in particolare escluso che egli possa essere tenuto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., sulla base della commistione dei due diversi trattamenti, riferibili a due distinti rapporti di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)