Sez. 3, Sentenza n. 50004 del 08/05/2014 Cc. (dep. 01/12/2014) Rv. 261102 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive - Reato di cui all'art. 6 - Bis della legge n. 401 del 1989 - Configurabilità - Sospensione condizionale della pena - Disciplina prevista dall'art. 165 cod. pen. - Subordinazione alla eliminazione delle conseguenze del reato - Applicabilità.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
La sospensione condizionale della pena, quando si procede per il reato previsto dall'art. 6-bis, comma primo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, può comunque essere subordinata, a norma dell'art. 165 cod. pen., all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, senza necessità che il giudice indichi specifiche o particolari modalità per l'esecuzione di tale adempimento.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 bis com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)