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Sez. 3, Sentenza n. 50004 del 08/05/2014 Cc. (dep. 01/12/2014) Rv. 261102 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive - Reato di cui all'art. 6 - Bis della legge n. 401 del 1989 - Configurabilità - Sospensione condizionale della pena - Disciplina prevista dall'art. 165 cod. pen. - Subordinazione alla eliminazione delle conseguenze del reato - Applicabilità.
Stato
decisa il 2014-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261102-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

La sospensione condizionale della pena, quando si procede per il reato previsto dall'art. 6-bis, comma primo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, può comunque essere subordinata, a norma dell'art. 165 cod. pen., all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, senza necessità che il giudice indichi specifiche o particolari modalità per l'esecuzione di tale adempimento.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 bis com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)