Sez. 3, Sentenza n. 13456 del 30/11/2006 Ud. (dep. 02/04/2007) Rv. 236328 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Condanna per violazione delle disposizioni di settore - Sospensione condizionale della pena - Subordinata alla bonifica del sito - Possibilità - Modalità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di reati per la gestione dei rifiuti, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito può essere disposta sia ex art. 51 bis D.Lgs. n. 22 del 1997, nel caso in cui la condanna sia avvenuta per avere cagionato l'inquinamento del sito, ovvero un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, ex art. 17 del citato decreto n. 22, oggi sost. dall'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sia ai sensi del principio generale di cui all'art. 165 cod. pen., secondo il quale il detto beneficio può essere subordinato alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)