Sez. L, Sentenza n. 3470 del 23/05/1986 (Rv. 446421 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVI - ART. 6 LEGGE 27 MARZO 1985 N. 103 - EFFETTI.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVI - ART. 6 LEGGE 27 MARZO 1985 N. 103 - EFFETTI.*
La norma interpretativa dettata dall'art. 6 della legge 27 marzo 1985 n. 103 dispone, con effetto vincolante ed obbligatorio, che gli artt. 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 e 8, sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 1974 n. 386, "vanno intesi nel senso che, fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate dalla legge 29 giugno 1977 n. 349, ai medici... Convenzionati... Sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima dell'entrata in vigore del citato d.l. 8 luglio 1974 n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche senza aumenti o adeguamenti di alcun genere". (V 3512/83, mass n 428406; (V 3382/83, mass n 428282; (V 3162/83, mass n 428071; (V 2942/83, mass n 427855).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)