Sez. L, Sentenza n. 2942 del 28/04/1983 (Rv. 427855 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - BLOCCO DELLE TARIFFE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 386 DEL 1974 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - EFFETTI - ULTERIORE DISCIPLINA EX LEGGE N. 33 DEL 1980 - ESTENSIONE - CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - BLOCCO DELLE TARIFFE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 386 DEL 1974 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - EFFETTI - ULTERIORE DISCIPLINA EX LEGGE N. 33 DEL 1980 - ESTENSIONE - CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - INSUSSISTENZA.*
Il sistema di blocco delle tariffe per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici esterni convenzionati (art. 8 della legge n. 386 del 1974) - implicante non solo la fissazione della misura base delle tariffe stesse ai livelli stabiliti dall'accordo 14 luglio 1973, ma anche la cessazione dell'operatività della clausola di adeguamento ISTAT contenuta nel n. 11 di tale accordo, non sostituibile dal disposto del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. il quale concerne esclusivamente crediti maturati e dovuti, ma non corrisposti dal datore di lavoro - non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della successiva legge 29 giugno 1977 n. 349 che, stabilendo l'abrogazione della previgente normativa al riguardo (art. 11), vi provvede, come emerge dalla sua interpretazione globale e sistematica, solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni tariffarie - la cui idoneità ad implicare maggiori oneri per gli enti mutualistici è espressamente limitata al periodo successivo all'1 gennaio 1978 -, lasciando medio tempore in vigore il suddetto sistema. Ciò trova conferma nella ulteriore legge n. 33 del 1980 (la quale prevedendo la possibilità di accordi (art. 5 comma terzo) tra OO.MM. E regioni per regolare la materia dei compensi ai medici, ancora disciplinati dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973, esclude ogni Forma di indicizzazione ed ammette invece la corresponsione di conguagli, secondo un sistema concretato nella convenzione stipulata il 22 febbraio 1980 ed approvata con decreto ministeriale 16 maggio 1980) e non contrasta con alcun principio costituzionale alla cui stregua sia consentito escludere dagli oneri della inflazione la predetta categoria di professionisti. (V 879/83, mass n 425633; (V 28/83, mass n 424759; (V 6797/82, mass n 424427; (V 3559/82, mass n 421531).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 art. 8, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)