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Sez. 3, Sentenza n. 2201 del 09/04/1982 (Rv. 420071 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI DI COLLEGAMENTO - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - MOMENTO RILEVANTE PER LA CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420071-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI DI COLLEGAMENTO - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - MOMENTO RILEVANTE PER LA CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA.*

Nelle cause relative a diritti di obbligazione al convenuto incombe l'Onere di contestare nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado - che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo va individuato nell'atto introduttivo del procedimento stesso - la Competenza per territorio del giudice con espresso riferimento a ciascuno dei diversi criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 e 20 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove ometta o ritardi tale specifica contestazione, la Competenza resta radicata presso il giudice adito, con esclusione anche di ogni accertamento di ufficio circa altri motivi di incompetenza territoriale oltre quello che sia stato tempestivamente eccepito dalla parte. (V 5482/81, mass n 416196; (Conf 4094/79, mass n 400597).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)