Sez. 2, Sentenza n. 4094 del 13/07/1979 (Rv. 400597 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI DI COLLEGAMENTO PREVISTI DAGLI ARTT 18 E 20 COD PROC CIV - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI DI COLLEGAMENTO PREVISTI DAGLI ARTT 18 E 20 COD PROC CIV - NECESSITA.*
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, al convenuto, che eccepisca l'incompetenza per territorio del giudice adito, incombe l'Onere di contestare, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, la Competenza per territorio derogabile del giudice, con espresso riferimento a ciascuno dei diversi criteri di collegamento previsti dagli art 18 e 20 cod proc civ, con la conseguenza che, ove ometta o ritardi tale specifica contestazione, la stessa Competenza resta radicata presso il giudice adito. (Conf 3115/78, mass n 392571).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)