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Sez. L, Sentenza n. 26738 del 18/12/2014 (Rv. 634072 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Dipendenti FFSS - Assegno di confine - Allegato 12 CCNL 18 luglio 1990 - Adeguamento al costo della vita - Automaticità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634072-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di assegno, spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato residenti permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia, il punto 2 dall'allegato 12 del CCNL del 18 luglio 1990 si interpreta nel senso che l'adeguamento alle variazioni del costo della vita è automatico e non già soggetto ad ulteriori accordi sindacali, come si desume dall'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali - che determinano direttamente decorrenze e criteri di quantificazione del meccanismo di rivalutazione, indici incompatibili con la volontà di subordinare l'attribuzione del beneficio ad accordi susseguenti - nonché dal comportamento successivo delle parti, concretato nell'accordo del 10 maggio 1995, che riconosce immediata efficacia alla disposizione di cui all'allegato 12.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 18/07/1990, Contr. Coll. 10/05/1995

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)