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Sez. L, Sentenza n. 11834 del 21/05/2009 (Rv. 608162 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Preminente rilievo del canone fissato dall'art. 1363 cod. civ. - Fondamento - Fattispecie relativa alla pensione complementare dei macchinisti delle Ferrovie dello Stato prevista dall'accordo del 1991.
Stato
decisa il 2009-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608162-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune un ruolo preminente e del tutto particolare deve essere assegnato alla regola di cui all'art. 1363 cod. civ., stante la natura complessa e particolare dell'"iter" formativo della contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l'articolazione della contrattazione su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa (con ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private, quali preamboli, premesse, note a verbale, ecc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva negato un'immediata portata precettiva all'art. 2 dell'accordo collettivo 8 novembre 1991 relativo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ritenendo che l'introduzione ivi prevista a favore della categoria dei macchinisti di una pensione complementare fosse subordinata alla prevista costituzione - di fatto non avvenuta - di un fondo speciale finalizzato al finanziamento di detta pensione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)