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Sez. 1, Sentenza n. 6423 del 22/04/2003 (Rv. 562398 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) | Condizione potestativa mista - Comportamento omissivo della parte nello stato di pendenza - Contrasto con la buona fede - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2003-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562398-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA)

In tema di contratto condizionato, l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1358

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)