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Sez. 3, Sentenza n. 3432 del 13/02/1998 Ud. (dep. 19/03/1998) Rv. 210464 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 1, comma secondo, lett. a) e b) legge 7 agosto 1982 n. 516 (omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie) - Momento consumativo - Individuazione.
Stato
decisa il 1998-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210464-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il reato di cui all'art. 1, comma secondo, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1982 n. 516 -omesse annotazioni nelle scritture contabili obbligatorie- si consuma al momento in cui scadono i termini previsti dalle singole disposizioni fiscali per le dette annotazioni. In particolare la fatturazione delle operazioni è disciplinata dall'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, il quale prescrive che la fattura sia emessa al momento in cui si effettua l'operazione, o in certi casi entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione della merce. L'annotazione dei corrispettivi è invece disciplinata dall'art. 24 dello stesso decreto, il quale prescrive che l'annotazione sia eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni vengono effettuate. L'inutile scadenza di questi termini configura il reato di cui all'art. 1, comma secondo, della legge 516 del 1982.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)