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Sez. U, Sentenza n. 2333 del 03/02/1995 Ud. (dep. 07/03/1995) Rv. 200260 - 01

Finanze e tributi - In genere | Evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Frode fiscale compiuta con le modalità previste dall'art. 4, comma primo, n. 7 della legge n. 516 del 1982 - Momento consumativo del reato: presentazione della dichiarazione dei redditi - Successivi sviluppi del rapporto tributario - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200260-01

Finanze e tributi - In genere

Nella fattispecie criminosa di cui all'art. 4, comma primo, n. 7 della legge 7 agosto 1982 n. 516, come descritta nel testo anteriore alle modificazioni introdotte con il D.L. 16 marzo 1991 n. 83, convertito nella legge 15 maggio 1991 n. 154, il nucleo costitutivo è concretato dalla dissimulazione di componenti positivi o dalla simulazione di componenti negativi del reddito, attuate in forme artificiose, in guisa da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione: ond'è che la cosiddetta frode fiscale, compiuta con le modalità previste dal citato art. 4, comma primo, n. 7, si perfeziona nel momento nel quale la dichiarazione dei redditi è presentata agli uffici finanziari e si traduce in un atto che esce dalla sfera soggettiva del contribuente, per porsi quale elemento strutturale della fattispecie, la cui realizzazione segna la consumazione del reato. Ne consegue che la condotta è compiutamente attuata ed esaurita con la presentazione della fraudolenta dichiarazione dei redditi, senza che i successivi sviluppi del rapporto tributario abbiano incidenza sul reato ormai perfezionato, sicché neppure l'accertamento della frode dispiega alcuna influenza sulla data di consumazione dell'illecito. (Fattispecie relativa a pretesa prescrizione del reato, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che il "dies a quo" non potesse computarsi sulla base del criterio generale enunciato in massima, in quanto, con la sentenza di appello, non impugnata sul punto, e pertanto divenuta irrevocabile, i giudici del merito avevano ritenuto la continuazione tra il reato di frode fiscale e quello di utilizzazione di bolle di accompagnamento contraffatte, commesso al fine di far risultare una quantità di merce inferiore a quella effettivamente fornita, con la conseguenza che, dovendo il reato continuato essere valutato unitariamente ai fini della prescrizione, con decorrenza del termine relativo dalla data di cessazione della continuazione, non poteva farsi distinzione tra le diverse condotte confluenti nell'unico disegno criminoso, ma era necessario accertare la data di consumazione del reato di utilizzazione delle bolle di accompagnamento alterate che era l'ultimo in ordine di tempo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)