Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12119 del 16/05/2017 (Rv. 644171 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Fusione di società perfezionatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 - Estinzione della società incorporata - Esclusione - Vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto - Prosecuzione dei rapporti in capo al soggetto unificato - Configurabilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI
In tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504-bis c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di rateizzazione avanzato da una società incorporante un'altra società, già in precedenza decaduta dal detto beneficio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)