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Sez. L, Sentenza n. 3820 del 15/02/2013 (Rv. 625561 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Fusione di società perfezionatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 - Estinzione della società incorporata - Esclusione - Vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto - Prosecuzione dei rapporti in capo al soggetto unificato - Configurabilità - Avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società incorporata successiva al 1 gennaio 2004 - Conseguenze - Estinzione della società incorporata - Impugnazione da parte di quest'ultima - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625561-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI

In tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504 bis cod. civ. nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità. Ove, peraltro, la società incorporata abbia ottenuto, in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese, si determina, attesa l'efficacia costitutiva del suddetto provvedimento di cancellazione, l'immediata estinzione della società stessa, che non può più mantenere la propria individualità, né può far valere la persistenza di una propria autonoma legittimazione attiva. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che, correttamente, il giudice d'appello avesse dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta direttamente dalla società incorporata in epoca successiva all'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)