Sez. L, Sentenza n. 7495 del 14/04/2015 (Rv. 635299 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Conferimento e rinnovo di incarichi dirigenziali - Posizione soggettiva del dipendente - Interesse legittimo di diritto privato - Fondamento - Lesione - Risarcibilità - Atti preliminari - Inclusione - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali hanno natura di determinazioni negoziali, a cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., sicché in capo al dipendente è configurabile una posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato, che rientra nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 cod. civ., e sussiste anche rispetto agli atti preliminari al conferimento dell'incarico. Tale posizione è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito, in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2907
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)