Sez. U, Sentenza n. 21671 del 23/09/2013 (Rv. 627410 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Natura privatistica - Canoni generali di correttezza e buona fede - Applicabilità - Mancato conferimento dell'incarico per erronea attribuzione di punteggio in sede di approvazione della graduatoria concorsuale - Inadempimento produttivo di danno risarcibile - Configurabilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, primo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Poiché, dunque, il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, il mancato conferimento dell'incarico dirigenziale, per un errore nell'attribuzione dei punteggi in sede di approvazione della graduatoria concorsuale, è configurabile come inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)