diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2054 del 11/06/1969 (Rv. 341313 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PROPONIBILITA ANCHE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - ESCLUSIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341313-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PROPONIBILITA ANCHE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - ESCLUSIONE - NOZIONE.*

Il criterio secondo il quale, se una parte impugna in via principale la sentenza di primo grado, l'altra puo, fino alla prima comparsa, proporre appello incidentale, anche se per essa siano scaduti i termini per impugnare in via principale, non riguarda le impugnazioni proposte per un interesse autonomo dell'appellato, e cioe le cosiddette impugnazioni incidentali autonome. Queste si hanno sia nella ipotesi in cui l'impugnazione venga diretta contro una parte in giudizio diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale, sia quando l'impugnazione riguardi un capo della pronuncia diverso da quello che ha formato oggetto di gravame principale e non sia, rispetto a questo, dipendente o connesso, si che debba essere escluso che l'interesse all'impugnazione incidentale nasca dalla impugnazione principale. (V.971-69, massima n.339403 845-69, massima n.339188 747-69, massima n.339044 3977-68(massima n.337540 2574-68 massima n.335038 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)