Sez. 1, Sentenza n. 6525 del 20/12/1985 (Rv. 443602 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - SEQUESTRO NON CONVALIDATO - INESISTENZA DEL DIRITTO SOSTANZIALE FATTO VALERE - CARENZA DELLE CONDIZIONI O DEI PRESUPPOSTI DELLA AZIONE CAUTELARE - DIFFERENZE AI FINI DELL'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - SEQUESTRO NON CONVALIDATO - INESISTENZA DEL DIRITTO SOSTANZIALE FATTO VALERE - CARENZA DELLE CONDIZIONI O DEI PRESUPPOSTI DELLA AZIONE CAUTELARE - DIFFERENZE AI FINI DELL'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.*
Al fine dell'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte che abbia ottenuto un provvedimento di sequestro poi non convalidato, e con riguardo ai requisiti soggettivi, da valutarsi (al pari di quelli oggettivi) al momento in cui la misura cautelare venne richiesta ed applicata, è sufficiente la colpa lieve, ai sensi del secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. solo nel caso di accertamento dell'inesistenza del diritto sostanziale fatto valere, mentre, nel caso di carenza delle altre condizioni o presupposti dell'Azione cautelare, detta responsabilità resta regolata dal primo comma del citato art. 96, e postula quindi la mala fede o la colpa grave. (V 3799/83, mass n 428712; (V 1220/81, mass n 411701).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)