Sez. 3, Sentenza n. 3799 del 03/06/1983 (Rv. 428712 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - DISCIPLINA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRIMO E NEL SECONDO COMMA - DISTINZIONE - APPLICABILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - DISCIPLINA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRIMO E NEL SECONDO COMMA - DISTINZIONE - APPLICABILITÀ.*
L'esecuzione di un sequestro conservativo, ove venga accertata la inesistenza del diritto sostanziale a tutela del quale esso è stato richiesto ed eseguito, dà luogo, a carico del creditore procedente, a responsabilità processuale per danni ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per la quale è sufficiente che egli abbia agito senza la normale prudenza, cioè anche soltanto per colpa lieve, mentre, se all'esito del giudizio di convalida il sequestro sia revocato, non per l'inesistenza del diritto di credito cautelato, ma per il difetto di altro presupposto legittimante la concessione della misura cautelare, come, in particolare, per l'accertata carenza del periculum in mora, la responsabilità processuale del ricorrente, in conseguenza della sua soccombenza rispetto alla domanda di convalida, trova la sua regolamentazione nella più generale disciplina dello stesso art. 96, primo comma, cod. proc. civ., e postula, pertanto, che egli abbia agito con mala fede o colpa grave. (V 6407/81, mass n 417210; (V 1220/81, mass n 411701; (V 971/79, mass n 397156; (V 971/79, mass n 397155; (V 1924/78, mass n 391282; (V 947/77, mass n 384568; (V 1838/73, mass n 364838; (V 1838/73, mass n 364837).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 683
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)