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Sez. 1, Sentenza n. 10923 del 07/12/1996 (Rv. 501117 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Impossibilità non imputabile degli arbitri di rendere il lodo nel termine - Rifiuto di un mandante di concedere una proroga - Conseguente rinuncia degli arbitri - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501117-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

Con riguardo ad arbitrato irrituale, nel caso in cui gli arbitri siano nell'impossibilità di rendere il lodo nel termine, per causa a loro non imputabile (nella specie, giustificato ritardo nel deposito di una consulenza tecnica d'ufficio), il rifiuto di una delle parti mandanti di concedere una proroga si configura come fatto imputabile alla parte stessa (creditrice della prestazione di rendimento del lodo), che rende legittima, alla stregua dell'art. 1727 cod. civ., la rinuncia degli arbitri al mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1727, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)