Sez. 3, Sentenza n. 9996 del 24/05/2004 (Rv. 573091 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Perizia contrattuale - Nozione - Arbitrato irrituale - Nozione - Differenze - Elementi comuni - Conferimento di mandato - Rinunzia all'incarico senza giusta causa - Conseguenze - Obbligo di risarcire i danni - Sussistenza.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
Si ha perizia contrattuale quando le parti deferiscono secondo le regole del mandato collettivo ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale. Si ha invece arbitrato irrituale quando il compito affidato è quello di elaborare una soluzione transattiva di una questione su cui esiste controversia tra le parti, le quali si impegnano ad assumere tale soluzione come contenuto della propria volontà, cioè del negozio transattivo cui esse si sono obbligate. Entrambi i negozi sono caratterizzati dal conferimento, agli esperti nominati, di un mandato per una definizione negoziale, che nel primo caso attiene solo ad un apprezzamento tecnico, mentre nel secondo attiene all'intera controversia; in entrambi i casi, il perito o l'arbitro mandatario che rinunzia all'incarico senza giusta causa è tenuto, ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., a risarcire i danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1726, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)