Sez. 2, Sentenza n. 1737 del 12/07/1967 (Rv. 328594 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - AFFERMAZIONI O APPLICAZIONI ERRONEE DI PRINCIPI GIURIDICI - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - AFFERMAZIONI O APPLICAZIONI ERRONEE DI PRINCIPI GIURIDICI - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE.*
Il difetto di motivazione costituisce motivo di ricorso per Cassazione contro le decisioni dei giudici di merito solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti della causa rilevanti per la decisione e non anche contro le affermazioni di principi giuridici e le applicazioni di tali principi ai singoli casi concreti (denunziabili a norma dei numeri 1, 2, 3, e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.), rispetto ai quali la motivazione, qualora inesatta od inadeguata, e emendabile da parte della Cassazione a norma dell'art. 384 secondo comma cod.proc.civ.. (Conf. 1205-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)