Sez. U, Sentenza n. 23364 del 16/11/2015 (Rv. 637249 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Interruzione - Davanti la fase giurisdizionale - Effetti permanenti - Portata.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l'interruzione del termine di prescrizione della relativa azione ha effetti permanenti per tutta la fase giurisdizionale che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense protraendosi, eventualmente, dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione e al giudice di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)