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Sez. U, Sentenza n. 24094 del 10/11/2006 (Rv. 592843 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Interruzione - Durante la fase giurisdizionale - Effetto permanente - Configurabilità - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt.3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592843-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l'interruzione del termine di prescrizione della relativa azione ha, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetti permanenti per tutta la fase giurisdizionale che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense e, eventualmente, dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione ed al giudice di rinvio; questa disciplina non è in contrasto con gli artt.3 e 111 Cost., atteso che ciascun ordinamento professionale reca in sé elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di discipline in tema di prescrizione dell'azione disciplinare, mentre i canoni adottati dal legislatore in materia penale in tema di prescrizione non possono essere assunti a "tertium comparationis" in fattispecie aventi natura diversa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)