Sez. 1, Sentenza n. 8063 del 04/09/1996 (Rv. 499466 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - MODIFICABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE | Procedimenti camerali aventi ad oggetto posizioni di diritto soggettivo - Separazione dei coniugi - Procedimento di modifica dei provvedimenti relativi ai coniugi e alla prole - Cosa giudicata - Configurabilità - Procedimento di reclamo - Onere di impugnazione - Sussistenza - Riforma di statuizione in mancanza di censura - Ammissibilità - Esclusione - Vizio di extrapetizione - Sussistenza - Fattispecie relativa alla assegnazione della casa coniugale.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - MODIFICABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE
Nei procedimenti camerali - quale quello per la modifica dei provvedimenti relativi ai coniugi e ai figli conseguenti alla separazione coniugale - aventi ad oggetto contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e quindi definiti con provvedimento suscettibile di acquisire autorità di giudicato, trovano applicazione i principi del processo di cognizione circa l'onere dell'impugnazione e la conseguente delimitazione del riesame da parte del giudice di secondo grado alle questioni a lui devolute con i motivi di gravame, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la pronuncia del giudice del reclamo che abbia riformato il provvedimento reclamato in difetto di apposito motivo di censura. (Nella specie la S.C. ha annullato il decreto che aveva provveduto, in difetto di richiesta, sulla assegnazione della casa coniugale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)